ASSEMBLEE STUDENTESCHE
Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.
Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi; tuttavia, l’esercizio del diritto è vincolato all’osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.
L’assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare all’assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l’esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni. L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente, con diritto di parola, all’assemblea stessa.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14
Circolare ministeriale 312/1979
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Funzione.
Le assemblee studentesche della scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi relativi alla scuola e alla società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Assemblea d’istituto
Convocazione.
- E’ consentito lo svolgimento di una assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, escluso l’ultimo mese di lezione.
- L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti della maggioranza dei componenti il Comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti.
- La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno una settimana prima dello svolgimento dell’assemblea .
- La convocazione deve comprendere: gli orari, le modalità di svolgimento,l’argomento, l’ordine del giorno.
- Alla prima convocazione del Comitato studentesco di ogni anno scolastico,i rappresentanti degli studenti devono comunicare al Dirigente Scolastico il calendario di massima delle assemblee d’istituto, avendo cura che queste cadano, nel limite del possibile, in giorni diversi della settimana.
- In caso di necessità o di urgenza il Dirigente Scolastico può consentire lo svolgimento dell’assemblea con ridotto tempo di preavviso o anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quello previsto dal comma precedente.
- L’assemblea degli studenti può anche articolarsi per turni e/o per classi parallele.
Partecipazione di esperti.
Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni o interni di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente Scolastico.
Il presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’assemblea decidendo, di volta in volta, se presiedere la stessa assemblea o delegare un altro studente.
Vigilanza.
- I rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto assicurano e controllano, con opportune forme organizzative (avvalendosi anche di altri studenti indicati nella richiesta di assemblea) che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d’Istituto e non sia tale da impedire il regolare svolgimento dei lavori.
- Durante l’assemblea i docenti in servizio hanno la possibilità di partecipare ad essa assicurando la vigilanza sul comportamento degli studenti, il buon ordine dei lavori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Qualora i docenti rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori devono comunicarlo al Dirigente Scolastico il quale può sospendere l’assemblea stessa e fare riprendere le lezioni.
Servizio d’ordine.
- Esso assicura il buon andamento dell’Assemblea attraverso:
- il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
- il rispetto dei regolamenti interni;
- l’ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all’assemblea;
- la selezione, il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all’interno dell’ area dell’Istituto, onde evitare fatti incresciosi.
- I membri del servizio d’ordine devono essere riconoscibili.
- Per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio d’ordine maggiorenni.
- Gli studenti membri del servizio d’ordine sono scelti dal comitato studentesco tra volontari, distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.
Partecipazione studentesca.
La partecipazione all’assemblea fa parte dei diritti degli studenti e qualora essi abbiano optato per usufruire di tale diritto sono tenuti a parteciparvi. Eventuali assenze dovranno essere giustificate come da norma.
Assemblea di classe
Convocazione
- L’assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta presentata almeno cinque giorni prima della data di svolgimento e deve contenere l’ordine del giorno e la firma dei docenti delle ore interessate per presa visione.
- Durata
L’assemblea ha una durata massima di 2 ore mensili, collocate di norma consecutivamente nello stesso giorno. Nell’ultimo mese di scuola non sono ammesse assemblee di classe salvo che per gravi e urgenti motivi certificati dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario.
III. Svolgimento.
L’assemblea che non può tenersi sempre nello stesso giorno e/o nelle stesse ore, può aver luogo solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario. L’autorizzazione deve pervenire almeno il giorno precedente allo svolgimento in modo che sia indicata sul registro di classe.
- Verbale.
Gli argomenti trattati devono risultare da apposito verbale che deve essere consegnato in segreteria didattica alla fine dell’assemblea stessa.
V. Sorveglianza
I docenti in servizio nelle ore di svolgimento sono incaricati della sorveglianza. Qualora rilevassero condizioni che non permettono lo svolgimento chiederanno l’intervento del Dirigente ai fini della sospensione dell’assemblea e della ripresa delle lezioni, facendo verbalizzare anche eventuali comportamenti scorretti o poco rispettosi.
COMITATO STUDENTESCO: REGOLAMENTO
E’ l’organo di organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica, collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti.
E’ previsto dal D. Lgs. 297/94 all’articolo 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. E’ costituito da tutti i rappresentati di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto e nella consulta provinciale.
Il comitato studentesco nell’ambito delle proprie competenze può formulare pareri e/o proposte a: – Consiglio d’Istituto; – Collegio Docenti; – Dirigente Scolastico; – Assemblea d’Istituto.
Al comitato studentesco possono essere presentate tutte le questioni relative agli studenti, alla scuola e alle attività scolastiche perché possano essere discusse e votate in modo da definire un’opinione maggioritaria degli studenti.
1 – COMPONENTI DEL COMITATO STUDENTESCO.
- Il comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe di tutte le classi della scuola, dai quattro rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, dai due rappresentanti nella consulta provinciale e dal presidente dell’assemblea studentesca.
- A tutte le componenti è data facoltà di parola (per alzata di mano), nel rispetto delle opinioni altrui e del regolamento.
- Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all’assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto.
- Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA , su loro richiesta o invitati, purché abbiano l’autorizzazione del D.S. e del presidente del comitato.
Affinché il comitato studentesco possa rappresentare pienamente le diverse opinioni degli studenti e affinché tutti gli studenti vengano resi partecipi delle attività svolte, i rappresentanti di classe hanno il dovere di riferire nella propria classe di quanto discusso in comitato, possibilmente coinvolgendo i propri compagni in una discussione (preferibilmente durante un’assemblea di classe).
2 – NOMINA DEI COMPONENTI.
- La nomina dei componenti il comitato ha validità annuale e avviene in occasione delle elezioni studentesche previste per le varie componenti.
- In caso di dimissioni di qualche membro, subentra il successivo componente della rispettiva lista che ha ottenuto più voti.
- I dimissionari non fanno più parte del comitato.
- Deve essere eletto un Presidente e un Vicepresidente. All’interno del comitato deve essere designato un segretario il cui compito è quello di redigere il verbale della seduta, che deve essere consegnato entro 5 giorni dallo svolgimento della riunione, al Collaboratore Vicario
- Il Presidente concorda con il Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e se necessario le integrazioni all’ordine del giorno. Egli rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all’istituto e con enti esterni. Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del comitato e di dare esecuzione alle delibere assunte in tale riunioni. Ha anche il compito di convocarlo e di garantirne lo svolgimento democratico.
- Di norma le riunioni si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. Previo accordo con il Dirigente scolastico sono consentite riunioni in orario di lezione per non più di un’ora per volta e per un massimo di 6 ore in un anno scolastico.
- L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno una settimana di preavviso. Il Comitato può essere convocato dal Presidente o da un 1/3 dei rappresentati di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.
- All’apertura di ogni riunione viene verificata la presenza dei membri del comitato studentesco tramite appello effettuato dal Presidente.
3 – PRESIDENTE E ARTICOLAZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO.
Il presidente del comitato studentesco viene eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti degli aventi diritto (non dei presenti alla votazione) durante la prima convocazione dell’anno scolastico. Hanno diritto al voto esclusivamente i rappresentanti di classe. In detta riunione funge da presidente il rappresentante più anziano che proclama l’eletto e gli cede la presidenza.
Può candidarsi alla presidenza ogni rappresentante di classe ; ai candidati è data facoltà di presentare il proprio programma prima della votazione.
La nomina del presidente può essere revocata dall’assemblea stessa, nel caso almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta; in tal caso verrà indetta una votazione a scrutinio segreto e la nomina sarà revocata qualora la metà più uno dei rappresentanti di classe dell’istituto risulti favorevole a tale provvedimento.
In caso di dimissioni del presidente o di revoca della nomina, si procederà alla elezione di un nuovo presidente con le modalità sopra esposte.
Il presidente ha il diritto di convocare, revocare o spostare le date delle riunioni del comitato studentesco, secondo quanto previsto dagli articoli successivi, presiede l’assemblea con funzioni di moderatore, indice votazioni e ne proclama i risultati, garantisce la stesura del verbale e la registrazione delle presenze.
Ha inoltre il dovere di custodire il registro dei verbali nonché tutto il materiale riguardante il comitato e di renderlo pubblico quando richiesto da un membro della comunità scolastica.
Il comitato studentesco può formare commissioni e gruppi per lo svolgimento di compiti specifici, in particolare può esprimere il gruppo di gestione delle attività previsto dal D.P.R. n. 567.
I rappresentanti di classe eleggono quindi, oltre al Presidente, una Commissione di 6 membri che affiancano il Presidente nell’organizzazione delle Assemblee d’Istituto o di altre iniziative culturali nell’ambito di tale articolazione del Comitato Studentesco vengono eletti il vice presidente e il segretario.
Il Presidente controlla i risultati dei predetti organismi e ne è di diritto il presidente, carica che però può essere delegata.
Il comitato può sospendere o sciogliere tali gruppi di lavoro tramite voto con maggioranza dei presenti.In caso di assenza del presidente, le sue veci saranno svolte dal rappresentante in consiglio di istituto che ha ottenuto più voti.
I rappresentanti in consiglio di istituto e il presidente dell’assemblea di istituto hanno il dovere di aiutare il presidente nella sua funzione qualora si renda necessario.
4 – CONVOCAZIONE.
Le norme prevedono che le riunioni del comitato studentesco si svolgano al di fuori dell’orario delle lezioni; al fine però di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, in accordo con la dirigenza, si stabilisce di poter convocare il comitato durante le ultime ore di lezione ( V e VI) per un massimo di due ore al mese che possono essere impiegate anche in modo disgiunto.
La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata alla dirigenza scolastica con almeno tre giorni di lezione di anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l’ordine del giorno, e può essere presentata dal presidente del comitato studentesco o da chi ne fa le veci.
Il presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta e pubblicandola se richiesto.
5 – SEDE DI SVOLGIMENTO.
Le riunioni del comitato studentesco avranno luogo in un’aula dell’istituto concordata.
6 – ORDINE DEL GIORNO.
L’ ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente o da chi ne fa le veci in accordo con i rappresentanti in consiglio di istituto e nella consulta studentesca e con il presidente dell’assemblea di istituto.
L’ordine del giorno può essere modificato dal presidente durante l’assemblea in accordo con i presenti ( tramite votazione se necessario).
Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da mettere all’ordine del giorno della successiva convocazione. Nel caso tale richiesta sia corredata con almeno 50 firme, essa farà parte necessariamente dell’ordine del giorno della riunione successiva.
7 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÁ.
Il Comitato studentesco programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite, in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.
8 – OPERAZIONI DI VOTO.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo nel caso dell’elezione e della destituzione del presidente, e non sono necessarie quando non si debbano prendere decisioni.
Le operazioni di voto sono considerate valide a meno che il numero dei presenti non sia inferiore a un quarto del totale degli aventi diritto al voto.
A parte l’elezione o l’eventuale destituzione del presidente e nelle modifiche del presente regolamento, il computo dei voti viene considerato sul totale dei presenti, non degli aventi diritto.
I rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto e i rappresentanti nella consulta studentesca hanno diritto di voto esclusivamente nelle materie attinenti al D.P.R. n. 586 (attività complementari e integrative).
Il presidente del comitato studentesco e il presidente dell’assemblea di istituto non hanno diritto di voto.